Nel 2013 il D.L. 63/2013 ha introdotto l’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica, ovvero un documento che “classifica” gli edifici, attribuendo a ciascuno di essi una precisa “classe energetica”. Dalla sua entrata in vigore, l’APE ha sostituito il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’ Attestato di Prestazione Energetica, sinteticamente APE, è un certificato che documenta i consumi energetici del tuo immobile, grazie al quale è possibile stabilire la prestazione energetica della tua casa. L’ APE rappresenta, in generale, la certificazione descrittiva delle caratteristiche energetiche degli edifici.
L’ APE viene redatto e rilasciato da un tecnico abilitato (ai sensi del DPR 16/04/2013), chiamato certificatore energetico, iscritto necessariamente all’albo dei certificatori energetici della regione. La prestazione professionale prevede:
- raccolta ed analisi dei dati geometrici, fisici e termoigrometrici dell’immobile
- valutazione dei margini di miglioramento delle prestazioni energetiche, con particolare attenzione ai possibili interventi di riqualificazione energetica
- redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica o APE
- registrazione dell’APE presso la Regione per l’inserimento dei dati energetici dell’immobile all’interno del database del Catasto Energetico Regionale.
Il Catasto Energetico dei Fabbricati, denominato CEFA, gestisce l’archiviazione e la consultazione on line dei dati degli APE trasmessi dai soggetti certificatori abilitati.
Il certificatore energetico stima l’efficienza energetica dell’immobile tenendo in considerazione:
- il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria
- la tipologia e le prestazioni dell’involucro esterno dell’edificio (solai, pareti, infissi)
- l’ubicazione, la zona climatica e l’orientamento dell’immobile
- la tipologia e le caratteristiche prestazionali degli impianti
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
- compravendita o trasferimenti di proprietà
- affitto o locazione di case
- annunci di vendita o di affitto di immobili
- ristrutturazioni totali
- edifici di nuova costruzione
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica”.


